Smaltimento di rifiuti organici, anche se triturati, in fognatura
In merito all’eventuale possibilità di smaltire rifiuti organici, anche se triturati,
in fognatura si fa presente che il Decreto Legislativo n ° 4 del 2008 ha modificato
il Decreto Legislativo 152 del 2006 riportante norme di natura ambientale.
Il nuovo testo della norma però, per un evidente errore materiale da parte del
Legislatore, è stato modificato due volte ed in maniera contraddittoria, infatti,
mentre l’articolo 2 comma 8 bis del D. Lgs. 4 del 2008 modifica il sopra citato
comma 3 dell’articolo 107 stabilendo che “Non è ammesso, senza idoneo
trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo
smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura”, il successivo comma
19 sempre dell’ articolo 2 dello stesso Decreto stabilisce che “Non è ammesso
lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura”.
Stante la palese contraddizione della norma, in attesa che il Legislatore
chiarisca quale dei due testi debba essere applicato, si ritiene che non sia
possibile rilasciare autorizzazioni.
Appena sarà chiarita la questione si potrà operare una valutazione complessiva
sulle modalità di comportamento da prevedersi omogenee a livello d’Ambito.
Si fa comunque presente che difficilmente l’utilizzo di tritarifiuti alimentari
domestici è compatibile con gli impianti di fognatura e depurazione esistenti sia
per possibili problemi di intasamento sia per problemi di incremento del carico
organico agli attuali impianti di depurazione delle acque reflue che, molto
spesso, non sono in grado di trattare.
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